In Breve
- Quando entreranno in vigore le nuove regole sul greenwashing?
- Le nuove regole entreranno in vigore il 27 settembre 2026.
- Quali sono i principali divieti introdotti dalla nuova normativa?
- Sono vietate etichette di sostenibilità non certificate e affermazioni generiche non dimostrate.
- Chi sarà responsabile per la vigilanza su queste nuove regole?
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato sarà responsabile per la vigilanza.
Il 27 settembre 2026 segnerà un punto di svolta nella comunicazione ambientale in Europa, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia attraverso il d.lgs. 30/2026. Queste regole mirano a combattere il fenomeno del greenwashing, garantendo maggiore trasparenza e responsabilità nelle affermazioni ambientali delle aziende.
Le nuove norme stabiliscono che qualsiasi prodotto presentato come sostenibile dovrà chiarire quale caratteristica specifica è oggetto del claim, a quale parte del prodotto si riferisce e quali prove lo supportano. Inoltre, la normativa pone un forte accento sulla durabilità e riparabilità dei prodotti, elementi sempre più richiesti dai consumatori.
Tra i divieti introdotti, spiccano le etichette di sostenibilità non certificate o non riconosciute da autorità pubbliche, le affermazioni generiche non dimostrate e i claim che estendono il beneficio dichiarato all’intero prodotto quando riguardano solo un aspetto. Anche le dichiarazioni di impatto climatico neutro, ridotto o positivo, basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni, saranno vietate.
È importante notare che non sarà consentito presentare come distintivo un requisito legale comune a tutti i prodotti di una categoria. Le comunicazioni ingannevoli riguardanti la durata, la riparabilità, gli aggiornamenti software e la sostituzione dei materiali di consumo saranno anch’esse sanzionate. Le promesse sulle prestazioni ambientali future dovranno basarsi su impegni verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico.
Queste disposizioni si applicheranno a tutte le imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni. Anche le informazioni apparentemente minori, come indicazioni in confezione, simboli e nomi di prodotto, rientreranno sotto la loro giurisdizione.
Per adeguarsi a queste nuove norme, le aziende dovranno verificare la conformità dei messaggi ambientali già in uso e dei materiali in preparazione, assicurando precisione, documentazione e coerenza tra il beneficio dichiarato e le caratteristiche effettive del prodotto. La revisione dovrebbe avvenire prima dell’approvazione di nuove campagne, confezioni e siti web.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrà il compito di vigilare sulle pratiche commerciali scorrette, potendo vietare pratiche ingannevoli e applicare sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, con un limite massimo pari al 4% del fatturato annuo per le violazioni transnazionali. Inoltre, le comunicazioni possono essere impugnate da consumatori e associazioni davanti al giudice, che potrà ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e risarcimenti per i danni subiti.
L’impatto economico di queste nuove regole varierà a seconda del numero di prodotti, canali e affermazioni ambientali utilizzate dalle imprese. Per alcune, sarà sufficiente correggere messaggi circoscritti; per altre, sarà necessario rivedere packaging, materiali commerciali, siti e procedure interne. È consigliabile affrontare questi costi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per evitare complessità e oneri maggiori.
